Materiali isolanti - e loro conformità

Mai come in questi ultimi mesi, la parola CAM è diventata un vero e proprio tormentone! (sarà tutta colpa dell’Ecobonus 2020? …il famoso 110%?)
Sappiamo bene che negli appalti pubblici, come nell’ampliamento del Policlinico di Bari (argomento della rubrica Design), è fondamentale per i prodotti e/o servizi rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM.
Questi comprendono anche i materiali da costruzione scelti per la realizzazione degli edifici. Tra i tanti materiali al punto 2.4.2.9 si parla dei requisiti che devono possedere gli Isolanti termici ed acustici.

Ma cosa vuole dire isolanti CAM…?

Bene, questa rubrica è un’opportunità per fare un po’ di chiarezza su questa materia estremamente controversa e complessa!
L’isolante è CAM? ecco la frase più in voga e, se vogliamo, anche la più scorretta!!
Nessun isolante di per se è CAM. Proprio perché questa non è una sua caratteristica intrinseca, come lo è invece il suo valore di conducibilità termica. Cosa rende allora un isolante conforme a questi criteri?
Secondo il D.M. 11 ottobre 2017 gli isolanti utilizzati per gli appalti pubblici devono rispettare i seguenti criteri:

  • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;
  • se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato* secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

*(punto 2.4.2.1. del DM 11/10/2017)


Tabella 1 – estratta dal Punto 2.4.2.9. Isolanti Termici ed acustici – DM 11/10/2017

Tra i vari requisiti, a mio avviso, uno tra i più rilevanti è il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato, utilizzato per la fabbricazione degli isolanti.

Come può il professionista verificare la conformità a questo criterio?

Il decreto spiega come il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che, in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata e/o recuperata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

  • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Quanti di voi hanno verificato la % di riciclato, per esempio all’interno di una EPD?…

Questo dato vi risulta di facile lettura?… Dove va ricercato?…

Senza ombra di dubbio l’EPD – Environmental Product Declaration, è un utilissimo strumento per conoscere l’impatto ambientale dei materiali da costruzione. Ma di base un’EPD, nasce senza l’informazione sulla % di riciclato. La si potrà trovare soltanto se il produttore, ne farà esplicita richiesta all’ente che rilascia l’EPD stessa. Per cui nel documento troverete questa informazione sotto la voce Altre Informazioni Ambientali Aggiuntive (fig. 1) o sotto la voce Descrizione del Prodotto -Product Description (fig. 2).


Fig. 1 – Estratto EPD di isolante in EPS. Fonte www.epditaly.it


Fig. 2 – Estratto EPD di isolante in lana minerale. Fonte www.knaufinsulation.it

Spesso, la descrizione del prodotto riporta la frase: “recycled materials up to 80%”. Questo dato però metterà in luce che il materiale ha una percentuale massima di riciclato ma non ci informa sulla percentuale minima, informazione che il progettista è tenuto a verificare per la conformità ai CAM.
Se nell’EPD ci si trova di fronte a quanto appena descritto, si potrebbe optare per ricercare l’informazione in tabelle come quella sotto riportata (Fig. 3).


Fig. 3 – Tabella estrapolata da EPD. Fonte www.ursa.it

Alla voce SM (use of secondary material) si vanno ad individuare per i vari prodotti, a seconda della loro massa volumica, i kg di “materia seconda”. Ma l’indicatore SM, conteggia al suo interno molteplici voci come: scarto di produzione, sotto prodotto dello stabilimento e infine anche il riciclato post consumo. Capirete che diventerà molto complesso se non impossibile ricavare il dato utile ai fini della conformità ai CAM.

Ricordo infatti che i CAM richiedono di verificare la percentuale di riciclato e/o rigenerato post-consumo.
Indi per cui, non sempre ricevere l’EPD da un produttore vuol dire avere esplicitato il contenuto di riciclato in maniera chiara e conforme ai criteri CAM edilizia.

Cosa che invece si evince da una certificazione di prodotto come quella nella figura sotto riportata (fig. 4).


Fig. 4 – Tabella tipo – estrapolata da un Certificato di Prodotto conforme alla norma ISO 14021.

In questa tipologia di documento, la percentuale di materiale riciclato risulta di immediata lettura, azzerando la possibilità di commettere errori.

Questo tipo di verifica da parte dei professionisti è oggi come non mai all’ordine del giorno: con l’avvento dell’Ecobonus 2020 (Decreto Rilancio – Legge n° 77/2020) infatti, il Governo ha imposto e voluto che i criteri ambientali minimi – edilizia fossero estesi anche agli edifici di natura privata, in virtù dell’ottenimento degli sgravi fiscali con aliquota al 110%.

Ma cosa sono in definitiva i CAM e quando sono entrati in vigore? Facciamo un passo indietro nel tempo…

E’ con il Green Public Procurement o GPP – Appalti Pubblici Verdi che la comunità europea incoraggia gli stati membri a compiere acquisti di prodotti e servizi sostenibili. L’intento è quello di ridurre gli impatti ambientali promuovendo sul mercato prodotti ecologici.
Con il Decreto Interministeriale 135 dell’11 Aprile 2008 entra quindi in vigore il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), aggiornato con il Decreto 10 Aprile 2013 (G.U. n° 102 del 3 maggio 2013).
Il PAN GPP aveva come obbiettivo quello di incrementare fino al 50%, entro il 2015, la quota delle gare d’appalto verdi, individuando dei requisiti specifici che riducessero gli impatti ambientali.
I CAM sono di fatto uno strumento attraverso il quale il Ministero dell’Ambiente (che dà attuazione al GPP) ha definito i criteri richiesti alle opere e ai prodotti della pubblica amministrazione. Questo è stato fatto per tutte le categorie di forniture della P.A.
I CAM (fig. 5) che maggiormente toccano il settore delle costruzioni sono i CAM – Edilizia entrati in vigore con il D.M. 11 ottobre 2017 – Affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.


Fig. 5 – Elenco dei CAM vigenti. Fontehttps://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#3

Nello schema in figura 6 viene riportato un indice sintetico e come si può vedere molte specifiche tecniche riguardano proprio i componenti edilizi. Per questo si distinguono Criteri comuni e Criteri specifici, questi ultimi solo per alcune categorie specifiche.


Fig. 6 – Indice sintetico CAM Edilizia (Per approfondimenti gazzettaufficiale.it)

Da quanto fin ora detto i criteri ambientali minimi toccano più ambiti negli appalti pubblici. Il focus sui componenti edilizi, e nello specifico sui requisiti dei materiali isolanti, è stato dettato dall’importanza che questi hanno nel contribuire a ridurre le dispersioni termiche degli edifici e quindi i consumi energetici.

I Consumi di energia (fig. 7), è importante ricordarlo, impattano per il 40% sui consumi globali.


Fig. 7 – Consumi energetici degli edifici

Ritengo doveroso concludere la rubrica Ambiente con un invito alla riflessione…”l’energia più sostenibile, è l’energia risparmiata”

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